L'articolo 81
L’articolo 81 della costituzione italiana disciplina le regole essenziali del bilancio dello Stato che rappresenta il documento contabile in cui vengono elencate le entrate e le spese relative all’attività finanziaria dello stato in un periodo di tempo determinato. Tale documento contabile è essenziale in quanto è attraverso il bilancio che si attuano le scelte operate dal governo circa gli obiettivi di politica economica (significato politico del bilancio); inoltre la Costituzione ha introdotto un controllo della gestione delle risorse pubbliche da parte del Parlamento, (controllo finanziario), poiché ex art. 72 ultimo comma, la legge di approvazione di bilancio è promulgata con “la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera”.
L’articolo 81, con il termine “bilanci”, si riferisce ai bilanci preventivi, presupposto di quelli consuntivi (cosiddetto rendiconto consuntivo).
Il bilancio preventivo, si riferisce all’esercizio posteriore a quello in cui è redatto e contiene le entrate e le spese che si prevede di realizzare e sostenere nell’esercizio finanziario che sta per iniziare. Una mera autorizzazione che il Governo chiede per effettuare le operazioni indicate.
Al contrario, il rendiconto consuntivo, si riferisce ad un esercizio già concluso ed indica le entrate concretamente realizzate e le spese effettivamente sostenute in tale periodo. Quindi, esso è qualificato rendiconto e non bilancio, in quanto rappresenta solo uno strumento di controllo e non di programmazione. E’ legge solo in senso formale dal momento che non è possibile apportarvi alcune modifiche, ma fotografa la gestione finanziaria. Il Parlamento ben potrebbe non approvare questo documento, non provocando la paralisi dello Stato, trattandosi di un controllo ex post.